La Legge di Bilancio 2022 ha confermato la proroga del credito d’imposta ricerca e sviluppo, in particolare per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo;
  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative.

Possono accedere all’incentivo, riconosciuto in via automatica nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale.

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Credito d’imposta RICERCA e SVILUPPO: spese ammissibili

 ▶  Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) – aliquota fiscale pari al 20%:

  1. spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

 ▶  Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) – aliquota fiscale pari al 10%:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

 ▶  Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019) – aliquota fiscale pari al 10%:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita’ di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per le sole attività di ricerca e sviluppo, anche in materia Coronavirus, sono previste le seguenti aliquote: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese.

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Credito d’imposta ricerca e sviluppo: cumulabilità e scadenze

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.  Il beneficio è cumulabile, a titolo di esempio, con: 

  • Credito d’imposta Beni Strumentali
  • Beni Strumentali Nuova Sabatini
  • Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96

Per quanto riguarda i termini:

  • fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
  • fino al 31.12.2025 per gli investimenti in: transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

 

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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo: iter operativo

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

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